La Protezione Civile

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Una definizione

Secondo Wikipedia, l’enciclopedia libera, «Protezione Civile è una locuzione che indica enti e/o soggetti, sia pubblici che privati, che svolgono attività assimilabili alla difesa civile o comunque finalizzate alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni – o dal pericolo di danni – che persone o cose potrebbero potenzialmente soffrire in determinate situazioni causate da disastri naturali o disastri di altra natura».

Tale funzione è disciplinata diversamente a seconda della nazione, ma è generalmente esercitata da più amministrazioni pubbliche e più enti privati che concorrono alla sua realizzazione.

Le principali attività tramite cui tali enti esercitano la funzione di Protezione Civile sono:

  • Previsione e prevenzione dei rischi.
  • Soccorso delle popolazioni colpite.
  • Contrasto e superamento dell’emergenza.

In Italia

Il Servizio Nazionale della Protezione Civile è stato istituito con la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, con cui l’allora struttura di Protezione Civile viene riorganizzata profondamente come un sistema coordinato di competenze, ripartito e concorrente, basato sul principio di sussidiarietà.

Il sistema è composto dalle amministrazioni pubbliche statali, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalla comunità scientifica, dagli ordini e i collegi professionali e dal volontariato, anche privato.

Dall’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, recante il regolamento concernente la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile, il Servizio Nazionale riconosce le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento, come del resto già previsto dalla Legge 225/1992 che stabilisce che deve essere assicurata la più ampia partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali o catastrofi.

Con la riforma della Pubblica Amministrazione degli Anni ’90, la cosiddetta Riforma Bassanini, la Protezione Civile viene considerata materia a competenza mista: alle regioni e agli enti locali vengono affidate tutte le funzioni, a esclusione dei compiti di rilievo nazionale del Sistema di Protezione Civile.

Allo Stato spettano:

  • L’indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività in materia di Protezione Civile.
  • La deliberazione e la revoca – d’intesa con le regioni interessate – dello stato di emergenza in caso di eventi cosiddetti “di tipo c”.
  • L’emanazione di ordinanze.
  • L’elaborazione dei piani di emergenza nazionali volti ad affrontare eventi cosiddetti “di tipo c” e l’organizzazione di esercitazioni.

Le regioni si occupano di:

  • Predisporre i programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali.
  • Attuare gli interventi urgenti quando si verificano eventi cosiddetti “di tipo b”.
  • Organizzare e disporre l’impiego del volontariato.

Le province attuano, al livello di loro competenza, le attività di previsione e prevenzione dei rischi, predispongono i piani provinciali di emergenza e vigilano sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali, dei servizi urgenti da attivare in caso di emergenze legate a eventi cosiddetti “di tipo b”.

I comuni attuano, al livello di loro competenza, le attività di previsione e prevenzione dei rischi, predispongono i piani comunali di emergenza, adottano i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi e organizzano l’utilizzo del volontariato di Protezione Civile comunale nel caso si verifichino eventi cosiddetti “di tipo a”.

Dopo una serie di riforme conseguitesi negli anni, su delega del Parlamento il Governo adotta il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il Codice della Protezione Civile, attuale disciplina legislativa di riferimento.

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